L’art. 16 DL 124/2023 aveva introdotto, per l’anno 2024 (ora prorogato al 2025), il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni su indicati, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, con espressa esclusione dei progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Gli investimenti devono essere certificati da un revisore legale, il quale deve attestare:
- L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
- La conformità della documentazione contabile alle normative previste.
La certificazione rappresenta un requisito imprescindibile per garantire la trasparenza e l’efficacia dell’agevolazione.
CHI PUÒ PARTECIPARE?
L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese tranne a quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti.
La ZES Unica si estenderà sull’intero territorio regionale di: Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
SPESE AMMISSIBILI
Il credito d’imposta si applica agli investimenti in:
- Macchinari e impianti: nuovi strumenti destinati all’attività produttiva;
- Attrezzature varie: beni strumentali utili per ampliare o migliorare le strutture produttive;
- Terreni e immobili strumentali: l’acquisizione o l’ampliamento di strutture produttive, purché effettivamente utilizzate per l’attività;
- Esclusioni: non sono agevolati i beni destinati autonomamente alla vendita e i materiali di consumo. Inoltre, il valore dei terreni e degli immobili non deve superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni su indicati, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, con espressa esclusione dei progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Per le aziende che decidono di investire all’interno della zona ZES è concesso un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura compresa tra il 15% ed il 70% a seconda del territorio di riferimento e della dimensione di impresa come riportato in tabella.
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:
- tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, (verosimilmente a tal fine varrà ancora il modello su indicato come aggiornato a fine 2024, ma si attendono conferme),
- nonché attestare successivamente (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (è previsto un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate).
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