A disposizione 98 milioni di euro per “premiare” gli investimenti effettuati a decorrere dal 7 novembre, data di entrata in vigore della norma agevolativa, e fino al 31 dicembre 2024
Nasce un nuovo credito d’imposta, nella misura del 50%, per le spese per sviluppo digitale sostenute dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, fino ad un massimo di 25mila euro. Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto ad altri soggetti.
A chi spetta e per cosa
I destinatari del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta sono gli operatori economici che esercitano le attività con i codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12, vale a dire le agenzie di viaggio e i tour operator. Il bonus spetta in riferimento alle spese sostenute da tali soggetti, a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del “decreto Pnrr”) e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale.
Le spese ammissibili riguardano
- impianti wi-fi (l’ammissibilità era subordinata alla circostanza che l’esercizio rendesse disponibile ai clienti un servizio gratuito di connessione con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download)
- siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti
- spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
- formazione del titolare o del personale dipendente in riferimento alle attività elencate.
Il credito è pari al 50% delle spese sostenute fino a tutto il 2024, entro l’importo massimo complessivo cumulato di 25mila euro e, comunque, nel rispetto del limite delle risorse stanziate per ciascuna annualità.
Un decreto interministeriale (Turismo ed Economia e finanze), entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Dl 152/2021, dovrà individuare le modalità attuative, anche per evitare che venga superato il plafond di fondi a disposizione.
Come utilizzare il credito
Il “bonus digitalizzazione” per le agenzie di viaggio e i tour operator può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24. La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e non trovano applicazione i limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta. Il credito può anche essere oggetto di cessione, in tutto o in parte, con facoltà di successivo passaggio a ulteriori soggetti, banche e altri intermediari finanziari compresi.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.
Fonte FiscoOggi.it
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